Dall’attuale quadro normativo si deduce che, a partire dal 1 maggio 2022, non vi è più alcun obbligo di Green Pass (sia “base” che “rafforzato”) per accedere alle strutture del Parco.
Non sussiste neanche l’obbligo di indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso.
È però raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti ì luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico (quindi nelle Sale CdS, CdL e Sala di Meditazione), in particolar modo ogniqualvolta si realizzi una particolare concentrazione di persone.
Si rinnovano altresì le raccomandazioni relative all'areazione dei locali, l'uso di gel alcolici o sapone per la pulizia delle mani e l'evitare di toccare occhi, naso e bocca.
le disposizioni normative aggiornate al 1/4/2022 e sintetizzate nel documento qui allegato non prevedono, per quanto riguarda il Parco, sostanziali cambiamenti alle norme anti-Covid-19, almeno fino al 30 aprile prossimo.
Per le attività al chiuso (si applica la norma per i centri culturali) è ancora richiesto il possesso del cosiddetto “Green Pass Rafforzato” (ovvero quello ottenibile solo a seguito della vaccinazione con almeno due dosi o dopo guarigione dal Covid-19). Deve inoltre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, l'uso della mascherina e le raccomandazioni in merito all'igiene delle mani, l'igienizzazione delle superfici e l'aerazione dei locali.
le disposizioni normative aggiornate al 1/3/2022 e sintetizzate nella tabella al seguente link prevedono alcune modifiche rispetto a quanto previsto precedentemente, per cui risulta il seguente quadro:
Esclusivamente per le attività al chiuso è richiesto il possesso del cosiddetto “Green Pass Rafforzato” (ovvero quello ottenibile solo a seguito della vaccinazione con almeno due dosi o dopo guarigione dal Covid-19). Deve inoltre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, l'uso della mascherina e le raccomandazioni in merito all'igiene delle mani, l'igienizzazione delle superfici e l'aerazione dei locali.
La necessità di essere muniti del “Green Pass Rafforzato” è stata estesa anche alle attività ricettive, dunque anche all’accesso alle residenze del Parco. In ciascuna stanza possono alloggiare anche più persone non conviventi occupando soltanto i letti a distanza di almeno 2 metri l'uno dall'altro.
le ultime disposizioni normative contenute nel decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, comportano alcune modifiche a quanto previsto precedentemente.
Premesso che non è previsto per i centri culturali l’obbligo del cosiddetto green pass rafforzato, neanche per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2021, coordinando le ultime disposizioni con quelle precedenti, risulta il seguente quadro:
Esclusivamente per le attività al chiuso è richiesto il possesso del cosiddetto “Green Pass di base” (ovvero quello ottenibile anche grazie a un test negativo in corso di validità). Deve inoltre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, l'uso della mascherina e le raccomandazioni in merito all'igiene delle mani, l'igenizzazione delle superfici e l'aerazione dei locali.
La necessità di essere muniti del “Green Pass di base” è stata estesa anche alle attività ricettive, dunque anche all’accesso alle residenze del Parco. In ciascuna stanza possono alloggiare anche più persone non conviventi occupando soltanto i letti a distanza di almeno 2 metri l'uno dall'altro.
Continuano dunque a valere le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la Riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n° 33, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2020 (scheda relativa a circoli culturali e ricreativi e scheda relativa alle attività turistico ricettive).
Il decreto legge n. 139 dell’8/10/2021, pur non facendo esplicito riferimento agli spazi interni dei centri culturali, ha previsto che in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.
Riteniamo applicabile tale norma agli spazi interni del Parco di Attigliano (Sala, sale riunioni del CdS e del CdS) per cui non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima (determinata dai posti a sedere in dotazione). Resta fermo l’uso dei dispositivi di sicurezza (mascherina) e il possesso del Green Pass.
Permangono le precedenti norme per quanto riguarda le residenze che possono essere occupate solo da singoli o da persone conviventi.
(norme precedenti al 16/10/2021)
Per l’accesso al Parco di Attigliano si applicano le disposizioni previste per i centri culturali1) (articolo 9-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n° 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n° 87, come modificato dall’articolo 3, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n° 105, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).
È richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass) limitatamente alle attività al chiuso, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione o riduzione del rischio di contagio già adottate nel Parco (vedi di seguito), conformi alle Linee Guida per la Riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n° 33, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2020 (scheda relativa a circoli culturali e ricreativi).
Ai fini della verifica del possesso del Green Pass da parte dei partecipanti a una attività al chiuso, il legale rappresentante di Pangea incaricherà l’organizzatore dell’attività stessa a procedere a tale verifica, mediante la lettura del codice QR, utilizzando l’applicazione mobile “VerificaC19”, come previsto dall’articolo 13, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021.
Preghiamo tutti di osservare le seguenti norme di prevenzione
Vogliamo sottolineare che la sensibilizzazione a rispettare queste norme è un'espressione di attenzione verso se stessi e verso gli altri. Sono state studiate dalla Commissione Parco e concordate con le autorità locali.
Ci conforta, infine, rileggere la comunicazione che Silo inviò il 30 aprile 2009, in occasione dell’epidemia causata da un altro virus (“influenza suina”), molto meno aggressivo dell'attuale Covid-19.